(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 22 gennaio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre nell'anno finanziario 1990, uno o piu' mutui per l'importo di lire 250.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989). 2. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammontare di 15 anni. 3. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione. 4. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. 5. In via sussidiaria la regione puo' dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma. 6. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, e' valutato in lire 38.687.000.000 dal 1991 al 2005. 7. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall'anno 1991 con le successive leggi di bilancio. 8. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non puo' decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1991. 9. L'autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1990; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1990. 10. L'autorizzazione cessata puo' essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dell'art. 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.