(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
           della regione Sardegna n. 4 del 22 gennaio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Autorizzazione alla contrazione di mutui
 
   1.  L'amministrazione regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art.
37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre  nell'anno
finanziario   1990,   uno   o   piu'  mutui  per  l'importo  di  lire
250.000.000.000 per la  copertura  della  quota  negativa  del  saldo
finanziario   presunto   alla   chiusura  dell'esercizio  precedente,
derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'art. 1
della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria 1989).
   2. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per
cento  annuo,  oneri  fiscali  esclusi,  e  per  la  durata   massima
dell'ammontare di 15 anni.
   3.   Alla  stipulazione  dei  mutui  autorizzati  si  provvede  in
relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
   4.  Il  pagamento  delle  annualita'  di ammortamento dei mutui e'
garantito  dalla  Regione  mediante  l'iscrizione  nei   bilanci   di
previsione  della  stessa,  per  tutta  la durata dei mutui medesimi,
delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
   5.  In  via  sussidiaria  la regione puo' dare incarico al proprio
tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle  rate
di  ammortamento  dei  mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo
stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento  e  sul
totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno
finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
   6.  L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al
presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri  fiscali,  e'
valutato in lire 38.687.000.000 dal 1991 al 2005.
   7. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a
partire dall'anno 1991 con le successive leggi di bilancio.
   8.  L'ammortamento  dei mutui di cui al presente articolo non puo'
decorrere da data anteriore al 1› gennaio 1991.
   9.  L'autorizzazione  a  contrarre  i  mutui  di  cui  al presente
articolo cessa con il 31 dicembre 1990; di conseguenza, le entrate da
mutui  stipulati  entro detto termine e non riscossi vengono iscritte
tra i residui  attivi;  le  entrate  da  mutui  autorizzati,  ma  non
stipulati   entro  detto  termine,  costituiscono  minori  entrate  e
concorrono,  come  tali,   a   determinare   le   risultanze   finali
nell'esercizio 1990.
   10.  L'autorizzazione  cessata  puo'  essere  rinnovata  nell'anno
finanziario  successivo  con  i  provvedimenti  di   legge   previsti
dell'art. 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.